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Emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – assoluzione della “testa di legno” per mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

Con la sentenza n. 14275/23, il Tribunale di Milano ha confermato che l’aver assunto il ruolo di “testa di legno” di una società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere alcuna responsabilità in capo all’amministratore di diritto, ma, anzi, può configurare un elemento significativo della sua volontà di contribuire ad un meccanismo fraudolento. Tale circostanza, tuttavia, in assenza di ulteriore elementi di prova non può da sola costituire la base per riconoscere in via presuntiva la responsabilità penale dell’amministratore “testa di legno”. Sulla scorta di tale assunto, in assenza di ulteriori elementi di riscontro oggettivi, il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 perché il fatto non costituisce reato.

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