Per la prima volta, l’intelligenza artificiale entra nel nostro Codice Penale e in altre disposizioni penali.
Ecco i punti principali dell’art. 26 (“Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”):
- Nuova aggravante comune (art. 61 c.p.)
La pena è aumentata se il reato è commesso con IA che costituisca mezzo insidioso, ostacoli la difesa o aggravi le conseguenze. - Tutela dei diritti politici (art. 294 c.p.)
Reclusione da 2 a 6 anni se l’inganno, volto a condizionare l’esercizio di un diritto politico, è realizzato con sistemi di IA. - Deepfake (nuovo art. 612-quater c.p.)
Introdotto il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA (immagini, voci, video), idonei a trarre in inganno e arrecare danno ingiusto. Pena: 1-5 anni. - Reati economici (art. 2637 c.c.)
Manipolazione di mercato aggravata: reclusione da 2 a 7 anni se commessa con IA. - Diritto d’autore (l. 633/1941, art. 171)
Nuovo reato per riproduzione o estrazione di testi o dati tramite IA in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater. - TUF (art. 185)
Se la manipolazione finanziaria è commessa con IA: reclusione da 2 a 7 anni + multa da € 25.000 a € 6.000.000.
Con queste modifiche, il legislatore inaugura un vero e proprio “diritto penale dell’IA”, anticipando i rischi concreti derivanti da un uso distorto della tecnologia.