Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 132 del 23 settembre 2025 in materia di intelligenza artificiale.

Per la prima volta, l’intelligenza artificiale entra nel nostro Codice Penale e in altre disposizioni penali.

Ecco i punti principali dell’art. 26 (“Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”):

  1. Nuova aggravante comune (art. 61 c.p.)
    La pena è aumentata se il reato è commesso con IA che costituisca mezzo insidioso, ostacoli la difesa o aggravi le conseguenze.
  2. Tutela dei diritti politici (art. 294 c.p.)
    Reclusione da 2 a 6 anni se l’inganno, volto a condizionare l’esercizio di un diritto politico, è realizzato con sistemi di IA.
  3. Deepfake (nuovo art. 612-quater c.p.)
    Introdotto il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA (immagini, voci, video), idonei a trarre in inganno e arrecare danno ingiusto. Pena: 1-5 anni.
  4. Reati economici (art. 2637 c.c.)
    Manipolazione di mercato aggravata: reclusione da 2 a 7 anni se commessa con IA.
  5. Diritto d’autore (l. 633/1941, art. 171)
    Nuovo reato per riproduzione o estrazione di testi o dati tramite IA in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater.
  6. TUF (art. 185)
    Se la manipolazione finanziaria è commessa con IA: reclusione da 2 a 7 anni + multa da € 25.000 a € 6.000.000.

Con queste modifiche, il legislatore inaugura un vero e proprio “diritto penale dell’IA”, anticipando i rischi concreti derivanti da un uso distorto della tecnologia.

Scarica la Legge 132 del 23 settembre 2025