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Riforma Cartabia: più spazio alla procedibilità a querela di parte.

Il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione della delega per la riforma Cartabia, ha esteso a diverse fattispecie di reato la procedibilità a querela di parte con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario e, conseguentemente, effetti positivi anche sulla durata complessiva dei procedimenti, in vista di una maggiore efficienza e celerità del processo penale.

Tra le fattispecie oggetto di riforma troviamo:

  • le lesioni personali, per le quali la procedibilità a querela è stata ampliata alle ipotesi di cui al primo comma (fino a quaranta giorni di prognosi) e la cui competenza spetta al giudice di pace. Il secondo comma, invece, disciplina i casi per i quali si procederà d’ufficio;

  • le lesioni personali stradali, siano esse gravi o gravissime, sono procedibili a querela della persona offesa, purché non ricorrano le aggravanti specifiche della fattispecie;

  • il sequestro di persona, non aggravato e se il fatto non è commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità;

  • la violenza privata, rimane procedibile d’ufficio solo se il fatto è commesso in danno di persona incapace per età o infermità;

  • la minaccia, eccetto i casi di gravità e di concorso di aggravanti ad effetto speciale o se la vittima è incapace per età o infermità;

  • la violazione di domicilio, si procede d’ufficio solo se il fatto è commesso con violenza alle persone o sulle cose nei confronti di vittima incapace e il reo non sia palesemente armato.

Cambia, inoltre, la procedibilità anche di alcuni illeciti contro il patrimonio.

Ad esempio la procedibilità a querela per il furto viene estesa a molte aggravanti, tra cui il danno patrimoniale di rilevante entità. A seguito di questa modifica, l’art. 626 c.p. viene rubricato “furti minori” in luogo di “furti punibili a querela dell’offeso”.

Il reato di cui all’art. 634 “turbativa violenta del possesso di cose immobili” è punito a querela di parte, a meno che la persona offesa sia incapace, per età o infermità.

Il danneggiamento rimane procedibile d’ufficio solo nei casi di vittima incapace, per età o infermità, o in caso di fatto commesso in occasione di un’interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità.

Vengono riformati anche la truffa, la frode informatica e l’appropriazione indebita, ampliando la procedibilità a querela per i casi di recidiva e per i danni patrimoniali di rilevante entità.

Infine, per quanto riguarda le contravvenzioni in materia di ordine pubblico, il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è procedibile d’ufficio solo se la vittima è incapace o se il fatto riguarda spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici.

Per la fattispecie di molestia o disturbo delle persone la procedibilità d’ufficio è prevista solo nel caso di vittima incapace per età o infermità.

Da quanto sopra esposto, emerge che tutte le fattispecie di reato sopra elencate restano procedibili d’ufficio, se il bene tutelato ha una dimensione pubblica o se il soggetto leso è vulnerabile.

Appare opportuno analizzare le disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità disciplinate dall’art. 85 del decreto legislativo. Il comma 1 fa riferimento ai reati commessi prima dell’entrata in vigore di detto decreto, che ora diventano perseguibili a querela, stabilendo che il termine di novanta giorni per la presentazione della querela decorre dal giorno di entrata in vigore del decreto se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Il secondo comma, invece, si riferisce ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto attuativo. In questo caso, “il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca dell’anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine di novanta giorni decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata”. Se la querela non viene presentata entro i termini, il reato si estingue.

Per agevolare il reperimento, da parte dell’Autorità procedente, del querelante è previsto l’obbligo di dichiarare domicilio per la notifica degli atti del procedimento anche indicando un indirizzo di posta elettronica.

Tra le informazioni che il Pubblico Ministero o il Giudice devono dare alla persona offesa, in occasione del primo contatto, vi è il formale avviso che la mancata comparizione all’udienza nella quale sia stata citata come testimone comporta la remissione tacita di querela.

In relazione a ciò, ulteriore intervento della riforma ha riguardato la remissione della querela, andando a modificare l’art. 152 c.p.. Si avrà, infatti, remissione tacita di querela se il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza in cui è citato in qualità di testimone. Ugualmente, vi sarà remissione tacita di querela se il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo. Nel caso in cui a seguito di detto programma è prevista l’assunzione di impegni comportamentali da parte dell’imputato, la remissione è valida solo in caso di rispetto degli stessi.

Quanto appena esposto non opera se il querelante è incapace, per età o infermità; se è particolarmente vulnerabile; se ha agito come esercente la potestà genitoriale su un minore, o rappresentante legale di minore, incapace o persona munita di poteri per proporre la querela nell’interesse di una persona priva, in tutto o in parte, di autonomia; se è il curatore speciale.