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TENTATA VIOLENZA SESSUALE A DISTANZA: La violenza sessuale, nella forma tentata, non richiede necessariamente la presenza nello stesso luogo e spazio fisico dell’autore e della persona offesa.

La Corte d’Appello di Milano, uniformandosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità formatosi con riferimento alla casistica di vittima minorenne del reato di cui all’art. 609 quater c.p. (tra le ultime pronunce si veda Cass. Pen. n. 3705, Sez. 3, del 01/12/2021 Ud. (dep. 02/02/2022) Rv. 282709), ritenendone i principi di fondo estensibili, mutatis mutandis, alla fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p., ha ribadito che:

  • la sussistenza del tentativo di violenza sessuale non richiede necessariamente la presenza nello stesso luogo e spazio fisico dell’autore e della persona offesa;

  • il fatto di rilevanza penale può, infatti, realizzarsi anche mediante comunicazione a distanza;

  • in tale ipotesi devono, tuttavia, emergere chiaramente, da un lato, l’intenzione del soggetto agente di soddisfare il proprio istinto sessuale, dall’altro, l’idoneità del contatto ad incidere pregiudizievolmente sulla sfera sessuale della vittima;

  • nel caso in esame, la Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano ha ravvisato la tentata violenza sessuale nelle seguenti condotte:

  • plurime telefonate alla persona offesa con richieste di specifici atti sessuali, accompagnate da costanti minacce, anche di morte, in caso di diniego;

  • incessanti richieste via WhatsApp di incontri sessuali, spesso a connotazione violenta, accompagnate da minacce, anche di rapimento alla persona offesa ad opera di terzi dietro pagamento;

  • un episodio di appostamento fuori dall’abitazione della vittima con richiesta da parte dell’imputato di seguirlo, richiesta proferita a gran voce in direzione dell’abitazione in cui si trovava la persona offesa;

  • tali continue minacce avevano portato in alcune occasioni la persona offesa a cedere alle richieste telefoniche con l’intento di “tenere buono” l’autore del reato “ed evitare che le sue minacce si concretizzassero”;

  • le innumerevoli richieste sessuali, volgarmente e brutalmente rivolte alla persona offesa, per la Corte hanno cagionato un perturbamento ed una vera e propria compromissione della libertà sessuale della vittima, rimasta invischiata, in ragione delle moleste e petulanti pressioni, se non vere e proprie minacce, di cui è stata fatta destinataria, in una relazione telefonica sessualmente connotata.

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